FACTORING

Con questo termine, si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore (denominato “cedente”) si impegna a cedere verso corrispettivo i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (denominato
factor) il quale, a fronte di compensi che possono essere rappresentati da commissioni e/o interessi, assume l’obbligo a sua volta a fornire una serie di servizi variamente combinati in relazione alle richieste e alle esigenze del cedente che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest’ultimo vanta in relazione alla propria attività, fino alla garanzia dell’eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell’imprenditore cedente attraverso il pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti.

La cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell’accordo, ma lo strumento attraverso cui si realizza l’operazione di factoring e facilita l’erogazione dei servizi da parte del factor.

Non necessariamente la gestione dei crediti esternalizzata implica la cessione degli stessi; tuttavia, nella maggior parte dei casi l’operazione di factoring include anche la componente di finanziamento dell’impresa cliente, che si realizza tramite la concessione da parte del factor all’impresa cliente di una anticipazione sul corrispettivo pattuito per la cessione dei crediti.

La cessione può avvenire in due modi differenti:

pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei debitori ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi verserà al cliente cedente il corrispettivo pattuito. Il cliente è tenuto unicamente a garantire l’esistenza del credito.
pro solvendo: resta in capo al cliente il rischio dell’eventuale insolvenza dei debitori ceduti.